MANSIONI ORDINARIE : 
Nel rispetto dell’art. 1130 del Codice Civile, le prestazioni ordinarie comprese nel mandato conferito all’Amministratore per le quali è previsto un compenso annuo, sono: 
- Convocare l’Assemblea annuale ordinaria; 
- Riunire annualmente il Consiglio di Condominio (ove esistente) nelle ore d'ufficio; 
- Dare esecuzione alle delibere assembleari con congruo termine e nei tempi indicati dall’assemblea; 
- Tenere il libro dei verbali ed inviare, per opportuna conoscenza a tutti i condomini, copia degli stessi; 
- Redigere ed inviare il rendiconto annuale e la relativa ripartizione in quote; 
- Predisporre la previsione di spesa annuale con ripartizione in quote e il prospetto delle rate con relativa   scadenza; 
- Rappresentare legalmente i partecipanti al condominio nei confronti delle autorità e dei terzi nei limiti   delle sue attribuzioni; 
- Disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi per il più ampio interesse e   godimento di tutti i partecipanti al Condominio; 
- Curare l’osservanza del Regolamento di Condominio; 
- Aprire conto corrente bancario o postale per ogni singolo condominio.  
 Copia degli estratti conto, ai fini della trasparenza, dovranno essere posti a disposizione dei partecipanti al   condominio, su appuntamento; 
- Riscuotere i contributi ordinari per la gestione del Condominio ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di     attuazione del Codice Civile; 
- Pagare i fornitori, i prestatori d’opera, i dipendenti per la corretta manutenzione ordinaria e la   fornitura dei servizi nell'interesse comune; 
- Curare i rapporti, nell'interesse del Condominio, con i condomini, i dipendenti, la Pubblica   Amministrazione, i professionisti, i fornitori in genere per la gestione ordinaria; 
- Archiviare i documenti per i tempi previsti dalla Legge; 
- Stipulare le polizze assicurative condominiali se deliberato dall’Assemblea
- Espletare le pratiche assicurative di recupero e risarcimento danni; 
- Aggiornare le polizze assicurative, quale atto conservativo dovuto da parte dell'Amministratore ai sensi   del  4° punto dell'art. 1130 c.c.; 
- Consultare tecnici e legali nell'interesse e a tutela dei partecipanti al Condominio; 
- Tenere i rapporti con le proprietà affini; 
- Eseguire gli atti conservativi sulle parti comuni degli edifici.  
 Sono da intendersi ordinari gli interventi finalizzati alla gestione degli enti comuni ( pulizie, riparazione   fognature e colonne di scarico, giardinaggio, piccole manutenzioni ecc.) e al mantenimento in funzione   degli impianti (ascensori, acqua potabile, illuminazione, riscaldamento centralizzato, ricezione programmi   televisivi e satellitari, ecc.).