|
|
MANSIONI ORDINARIE :
Nel rispetto dell’art. 1130 del Codice Civile, le prestazioni ordinarie comprese nel mandato conferito all’Amministratore per le quali è previsto un compenso annuo, sono:
- Convocare l’Assemblea annuale ordinaria;
- Riunire annualmente il Consiglio di Condominio (ove esistente) nelle ore d'ufficio;
- Dare esecuzione alle delibere assembleari con congruo termine e nei tempi indicati dall’assemblea;
- Tenere il libro dei verbali ed inviare, per opportuna conoscenza a tutti i condomini, copia degli stessi;
- Redigere ed inviare il rendiconto annuale e la relativa ripartizione in quote;
- Predisporre la previsione di spesa annuale con ripartizione in quote e il prospetto delle rate con relativa scadenza;
- Rappresentare legalmente i partecipanti al condominio nei confronti delle autorità e dei terzi nei limiti delle sue attribuzioni;
- Disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi per il più ampio interesse e godimento di tutti i partecipanti al Condominio;
- Curare l’osservanza del Regolamento di Condominio;
- Aprire conto corrente bancario o postale per ogni singolo condominio.
Copia degli estratti conto, ai fini della trasparenza, dovranno essere posti a disposizione dei partecipanti al condominio, su appuntamento;
- Riscuotere i contributi ordinari per la gestione del Condominio ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile;
- Pagare i fornitori, i prestatori d’opera, i dipendenti per la corretta manutenzione ordinaria e la fornitura dei servizi nell'interesse comune;
- Curare i rapporti, nell'interesse del Condominio, con i condomini, i dipendenti, la Pubblica Amministrazione, i professionisti, i fornitori in genere per la gestione ordinaria;
- Archiviare i documenti per i tempi previsti dalla Legge;
- Stipulare le polizze assicurative condominiali se deliberato dall’Assemblea;
- Espletare le pratiche assicurative di recupero e risarcimento danni;
- Aggiornare le polizze assicurative, quale atto conservativo dovuto da parte dell'Amministratore ai sensi del 4° punto dell'art. 1130 c.c.;
- Consultare tecnici e legali nell'interesse e a tutela dei partecipanti al Condominio;
- Tenere i rapporti con le proprietà affini;
- Eseguire gli atti conservativi sulle parti comuni degli edifici.
Sono da intendersi ordinari gli interventi finalizzati alla gestione degli enti comuni ( pulizie, riparazione fognature e colonne di scarico, giardinaggio, piccole manutenzioni ecc.) e al mantenimento in funzione degli impianti (ascensori, acqua potabile, illuminazione, riscaldamento centralizzato, ricezione programmi televisivi e satellitari, ecc.).
|